Verein Universalstudio - für Cineasten

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STATUTI della Universal Studio Association – per gli appassionati di cinema

1. ) Universal Studio Association – per gli appassionati di cinema

1.1.) L'associazione si chiama Universalstudio – per cinefili – e ha sede a Vienna.
   
1.2.) Il suo ambito di attività copre “l’intero territorio dell’Unione europea”. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.
   
1.3.) Si ritiene che le designazioni funzionali contenute nei presenti statuti includano tutte le forme di genere.
   
1.4.) L'associazione non partecipa ad alcun orientamento politico o religioso.

2.) Scopo

2.1.) Lo scopo dell'associazione è quello di fornire una piattaforma per cinefili e amanti del cinema.
   
2.2.) Le attività dell’associazione non hanno fini di lucro.

3.) Attività e mezzi per raggiungere lo scopo dell'associazione

3.1.) L'associazione mette a disposizione dei propri soci materiale cinematografico di vario genere dietro pagamento di una quota associativa mensile di € 5,00.
   
3.2.) I costi sostenuti (manutenzione della tecnologia informatica, copertura dei costi dell'elettricità, acquisto di materiale cinematografico e costi sostenuti nell'ambito amministrativo) sono coperti dalla quota associativa e/o dai soci sostenitori.
   
3.3.) Se alla fine dell'anno solare si verifica un surplus, questo verrà messo a disposizione di un ente benefico (previa verifica).
   
3.4.)

 

L'associazione può, nella misura in cui le risorse materiali e lo scopo dell'associazione lo consentano, assumere dipendenti e in genere avvalersi di terzi per il raggiungimento dello scopo. Possono essere corrisposti compensi anche ai soci dell'associazione, compresi i funzionari dell'associazione, a condizione che ciò si riferisca ad attività che esulano dalle attività dell'associazione in senso stretto; Tale remunerazione deve poter essere confrontata con terzi.

4.) Tipi di appartenenza

 

4.1.)

I soci dell'associazione si distinguono in soci ordinari, straordinari e onorari.

   
4.2.)

I soci ordinari sono persone (fisiche o giuridiche) che sostengono le attività dell'associazione principalmente attraverso la loro partecipazione attiva al raggiungimento dello scopo associativo.

   
4.3.)

I soci straordinari sono persone (fisiche o giuridiche) che si sentono legate allo scopo dell'associazione e ne sostengono le attività principalmente versando una quota associativa maggiorata.

   
4.4.)

I soci onorari sono persone fisiche nominate dall'assemblea generale per particolari servizi resi all'associazione.

5.) Acquisizione dell'appartenenza

 

5.1.)

La domanda di adesione (ad eccezione della qualifica di socio onorario) deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.

   
5.2.)

Il Consiglio di Amministrazione prende la decisione finale in merito all'ammissione dei soci. L'ammissione può essere rifiutata senza indicarne i motivi.

   
5.3.)

Il candidato verrà informato della sua accettazione come membro.

   
5.4.) L'assemblea generale delibera sulla nomina di un socio onorario.

6.) Cessazione dell'iscrizione

 

6.1.)

La qualità di membro decade per morte (perdita della personalità giuridica nel caso di persone giuridiche), dimissioni, cancellazione ed esclusione.

   
6.1.2.)

Allo stesso modo, l'iscrizione verrà immediatamente annullata se si tenta di copiare o trasmettere in streaming il materiale fornito. Qualsiasi divulgazione dei dati di accesso comporterà inoltre l'immediata cessazione dell'iscrizione.

   
6.2.)

Le dimissioni possono essere presentate alla fine di qualsiasi mese e devono essere comunicate per iscritto al Consiglio di Amministrazione con almeno due settimane di anticipo.

   
6.3.)

 

Il Consiglio Direttivo ha il diritto di cancellare un socio dall'elenco dei soci se, nonostante due solleciti scritti, il socio è in ritardo di oltre due mesi con il pagamento delle quote associative, delle quote di adesione o di altri obblighi di pagamento nei confronti dell'Associazione. I promemoria servono anche come opportunità per il membro interessato di commentare; Non è necessaria un'audizione separata del membro prima della sua cancellazione da parte del Consiglio di Amministrazione. La cancellazione può essere effettuata senza una deliberazione separata da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione autorizzato a tal fine. Non è ammessa la compensazione di eventuali crediti riconvenzionali del socio con crediti pendenti dell'associazione.

   
6.4.)

L'utente verrà informato della cancellazione per iscritto. La cancellazione non incide sui crediti pendenti dell'associazione nei confronti del membro cancellato. La cancellazione può essere annullata saldando l'importo dovuto entro una settimana.

   
6.5.)

Il Consiglio Direttivo può decidere in qualsiasi momento di escludere un socio dall'Associazione per gravi motivi. Ciò include, in particolare, la grave violazione degli obblighi dei soci e/o un comportamento che sia dannoso per il club e che comprometta in modo permanente il rapporto di fiducia tra il club e i suoi soci.

   
6.6.)

 

La domanda di esclusione di un socio può essere presentata solo da un membro del Consiglio Direttivo.
Prima dell'esclusione, al membro interessato deve essere data la possibilità di commentare verbalmente o per iscritto le accuse. La decisione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata per iscritto al socio, corredata dalle relative motivazioni.
   
6.7.)

Il socio interessato ha la possibilità di presentare ricorso contro la decisione di esclusione presso il tribunale arbitrale interno del club.

   
6.8.)

Dal momento della pronuncia del provvedimento di esclusione fino alla decisione interna definitiva sul ricorso, i diritti del socio sono sospesi, ma non i suoi obblighi. Il giorno dell'uscita dal club scadono tutti i diritti del socio.

   
6.9.)

La qualifica di socio onorario può essere revocata per i motivi indicati al punto 6.5. L'Assemblea generale può deliberare in qualsiasi momento per i motivi sopra menzionati.

7.) Diritti e obblighi dei membri

 

7.1.)

I soci hanno il diritto di partecipare a tutti gli eventi dell'associazione e di utilizzare le strutture dell'associazione, se necessario nel rispetto delle linee guida stabilite dal consiglio direttivo.

   
7.1.1.)

Il socio è tenuto a mantenere segreto il codice di accesso al sito web del club. Esiste inoltre l'obbligo di attenersi alle informazioni fornite dall'FSK (Organismo di autoregolamentazione volontaria). Per accedere all'area FSK 18 o FSK 18+ è richiesta la conferma dell'età tramite l'invio di un documento d'identità ufficiale.

   
7.2.)

Ogni socio ha diritto a partecipare all'assemblea generale. Solo i membri effettivi hanno diritto di voto; ogni membro effettivo ha diritto a un voto. Allo stesso modo, solo i membri effettivi hanno diritto di voto e di candidarsi alle elezioni del Consiglio di Amministrazione.

   
7.3.)

I soci sono tenuti a promuovere gli interessi dell'associazione nel miglior modo possibile e ad astenersi da tutto ciò che possa danneggiare la reputazione e gli scopi dell'associazione. Devono osservare gli statuti dell’associazione e le decisioni degli organi dell’associazione.

   
7.4.)

I soci ordinari e straordinari sono tenuti al pagamento puntuale della quota associativa e delle rispettive quote associative nella misura deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

   
7.5.)

I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote associative e delle quote associative.

   
7.6.)

In occasione di eventi organizzati dall'associazione, ai soci partecipanti potrebbe essere richiesto il pagamento di una quota di iscrizione.

8.) Organi associativi

 

8.1.)

Gli organi dell'associazione sono l'assemblea generale, il consiglio direttivo, i revisori dei conti e il tribunale arbitrale.

9.) L'assemblea generale

 

9.1.)

L'assemblea generale ordinaria si tiene ogni quattro anni.

   
9.2.)

L'assemblea generale straordinaria si riunisce su delibera del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci o su richiesta dei revisori dei conti entro sei settimane dal ricevimento della richiesta.

   
9.3.)

Tutti i soci devono essere invitati per iscritto (via posta, fax o e-mail) sia alle assemblee generali ordinarie che a quelle straordinarie almeno quattro settimane prima della data. L'assemblea generale deve essere convocata con un ordine del giorno provvisorio. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare la riunione.

   
9.4.)

Se il Consiglio di Amministrazione non è in grado di agire o non adempie al proprio dovere di convocare l'Assemblea Generale, i revisori dei conti hanno il diritto e l'obbligo di convocare l'Assemblea Generale nel rispetto dello Statuto.

   
9.5.)

 

Ulteriori punti all'ordine del giorno dell'assemblea generale possono essere presentati dai soci ordinari al consiglio direttivo solo per iscritto, entro e non oltre tre settimane prima dell'assemblea generale (ricezione). Le domande di modifica dello statuto e di scioglimento dell'associazione possono essere presentate solo dai membri del consiglio direttivo o da un decimo dei soci dell'associazione. Se vengono richiesti in tempo utile ulteriori punti all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione deve inviare un ordine del giorno definitivo (proposto) a tutti i soci dell'Associazione entro e non oltre due settimane prima dell'Assemblea Generale.

   
9.6.)

Le risoluzioni valide possono essere approvate solo se iscritte all'ordine del giorno.

   
9.7.)

Tutti i soci hanno diritto a partecipare all'assemblea generale; Solo i membri effettivi hanno diritto di voto. È consentito il trasferimento del diritto di voto ad altro socio ordinario mediante procura scritta. Tuttavia, un membro può rappresentare solo altri due membri.

   
9.8.)

L'Assemblea Generale è validamente costituita se è presente la metà dei soci aventi diritto di voto. Se l'Assemblea generale non ha raggiunto il quorum all'inizio, il quorum sarà raggiunto dopo 15 minuti. Le decisioni dell'assemblea generale vengono generalmente prese a maggioranza semplice dei voti validamente espressi.

   
9.9.)

Le deliberazioni volte a modificare lo statuto dell’associazione o a scioglierla devono essere approvate a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti validamente espressi.

   
9.10.)

L'assemblea generale è presieduta dal presidente dell'assemblea generale o, in sua assenza, dal suo vice. In caso di impedimento anche di quest'ultimo, la presidenza spetta al membro più anziano del Consiglio presente. Il presidente dell'assemblea può ammettere ospiti all'assemblea generale, che solitamente non è aperta al pubblico.

10.) Aufgaben der Mitgliederversammlung

 

10.1.)

Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands (ausgenommen Positionen welche Ehrenamtlich geführt werden) sowie die Genehmigung der Kooptierung von Vorstandsmitgliedern durch den Vorstand und die Wahl und Abberufung der Rechnungsprüfer.

   
10.2.)

Beschlussfassung über die Änderung der Vereinsstatuten sowie über die Auflösung des Vereins.

   
10.3.)

Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen und Angelegenheiten.

   
10.4.)

Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft.

   
10.5.)

 

Der Vorstand ist verpflichtet, in der Mitgliederversammlung die Mitglieder über die Tätigkeit und die finanzielle Gebarung des Vereins zu informieren. Wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies unter Angabe von Gründen verlangt, hat der Vorstand eine solche Information den betreffenden Mitgliedern auch sonst binnen vier Wochen ab Einlangen des Begehrens zu geben.

11.) Compiti dell'Assemblea Generale

 

11.1.)

Il consiglio direttivo è l'organo direttivo dell'associazione ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge sulle associazioni ed è composto da quattro persone. Il consiglio direttivo è composto da un presidente e dal suo vice, nonché da un tesoriere e dal suo vice. La ripartizione delle funzioni all'interno del Consiglio esecutivo spetta al Consiglio stesso, che può adottare il proprio regolamento interno.

   
11.2.)

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea Generale per un mandato di quattro anni. Ad eccezione delle posizioni volontarie. I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili senza restrizioni.

   
11.3.)

La riunione è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal suo vice.

   
11.4.)

I membri del Consiglio di Amministrazione possono dichiarare le loro dimissioni in qualsiasi momento per iscritto. La dichiarazione di dimissioni deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione o, in caso di dimissioni dell'intero Consiglio di Amministrazione, all'Assemblea Generale. Le dimissioni non devono avvenire in un momento inopportuno, tale da arrecare danno all'associazione.

12.) Compiti del consiglio

 

12.1.)

Il consiglio direttivo è responsabile della gestione dell'associazione. È responsabile di tutti i compiti che lo statuto non attribuisce ad un altro organo dell'associazione. Rientrano in particolare nel suo ambito di attività le seguenti materie:

   
12.1.1.)

Redazione del bilancio preventivo annuale, della relazione annuale e del rendiconto finanziario;

   
12.1.2.)

Determinazione dell'ammontare delle rispettive quote associative e delle quote di adesione;

   
12.1.3.)

Preparazione e convocazione delle assemblee generali ordinarie e straordinarie;

   
12.1.4.)

amministrazione del patrimonio dell'associazione;

   
12.1.5.)

Mantenere un elenco dei soci;

   
12.1.6.)

Ammissione ed esclusione dei soci del club;

   
12.1.7.)

Assunzione e licenziamento dei dipendenti dell’associazione.

13.) Doveri speciali dei singoli membri del consiglio

 

13.1.)

L'associazione è rappresentata congiuntamente dal presidente e dal tesoriere. In caso di assenza, saranno rappresentati dai rispettivi supplenti.

   
13.1.1.)

L'attività dell'associazione è gestita dal consiglio/presidente Sig. Michael Berger (volontario).

   
13.2.)

Il presidente presiede l'assemblea generale e il consiglio di amministrazione; in sua assenza, la riunione è presieduta dal suo vice.

   
13.3.)

Il tesoriere è responsabile della corretta gestione finanziaria dell'associazione.

14.) Revisore dei conti

 

14.1.)

L'associazione ha due revisori dei conti, che non devono necessariamente essere soci dell'associazione. Sono eletti dall'assemblea generale per un periodo di quattro anni. La rielezione è possibile senza restrizioni. Per essere validi, gli atti giuridici tra i revisori e l'associazione necessitano dell'approvazione dell'assemblea generale.

   
14.2.)

 

Entro quattro mesi dalla redazione del rendiconto finanziario o del bilancio annuale, i revisori dei conti devono verificare la gestione finanziaria dell'associazione per quanto riguarda la correttezza della contabilità e l'impiego dei fondi conformemente allo statuto. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare ai revisori i documenti necessari e fornire le informazioni necessarie. I revisori dei conti devono riferire all'assemblea generale i risultati della revisione contabile. La relazione di revisione deve confermare la correttezza dei bilanci e l'utilizzo dei fondi conformemente allo statuto o evidenziare eventuali carenze gestionali individuate o minacce all'esistenza dell'associazione. Inoltre, devono essere dimostrati redditi o spese personali e inusuali.

   
14.3.)

Se l'associazione è tenuta per legge a nominare un revisore dei conti, il revisore dei conti assume le funzioni del revisore dei conti. Ciò vale anche nel caso di una verifica finale volontaria.

15.) Tribunale arbitrale

 

15.1.)

Il tribunale arbitrale decide su tutte le controversie derivanti dal rapporto associativo.

   
15.2.)

 

Il tribunale arbitrale è composto da tre persone che non devono necessariamente essere soci dell'associazione. I membri del tribunale arbitrale non possono appartenere ad alcun organo – ad eccezione dell’assemblea generale – le cui attività siano oggetto della controversia. Il tribunale arbitrale sarà costituito in modo tale che ciascuna parte in controversia nomini una persona che agisca come arbitro presso il Consiglio di Amministrazione, in base al quale il Consiglio di Amministrazione, se esso o l'Associazione è l'altra parte in controversia, dovrà nominare entro quattordici giorni l'altro membro del tribunale arbitrale; Se un altro membro dell'associazione è interessato dalla controversia, il Consiglio chiederà a tale membro di nominare un altro membro del tribunale arbitrale entro quattordici giorni dal ricevimento della richiesta.

   
15.3.)

 

Questi due arbitri eleggeranno una terza persona che svolgerà la funzione di presidente del tribunale arbitrale. In caso di disaccordo, il vincitore verrà estratto a sorte tra i candidati proposti dagli arbitri. Gli arbitri sono tenuti a partecipare al sorteggio. Se un arbitro nominato impedisce la formazione o il funzionamento del tribunale arbitrale, ciò sarà imputabile al membro che lo ha nominato, al quale il Consiglio di amministrazione chiederà di fornire un sostituto entro un periodo di tempo ragionevole.

   
15.4.)

Il tribunale arbitrale tenterà innanzitutto di raggiungere un accordo; se ciò non fosse possibile, sarà lui stesso a decidere la controversia. Le parti in controversia possono farsi rappresentare da un avvocato, ma non saranno addebitate le spese. Tuttavia, nel corso della risoluzione della controversia, il tribunale arbitrale può formulare una raccomandazione in merito al pagamento delle spese.

   
15.5.)

 

Il tribunale arbitrale decide a maggioranza semplice, alla presenza di tutti i suoi membri. Alle parti in controversia deve essere data la possibilità di esprimersi oralmente o per iscritto sull'oggetto della controversia. Il tribunale arbitrale può, se lo ritiene opportuno, tenere un'udienza orale con la partecipazione delle parti in controversia. Decide secondo la sua migliore conoscenza e convinzione. Il Presidente del Tribunale Arbitrale è responsabile della redazione della decisione, che deve in ogni caso contenere la motivazione. Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive all'interno del club.

   
15.6.)

Se il convenuto non nomina un arbitro entro quattordici giorni dalla nomina dell'arbitro da parte del ricorrente o non nomina un membro sostituto entro un periodo di tempo ragionevole (punto 15.3), ciò si considera come consenso alla domanda.

16.) Scioglimento dell'associazione

 

16.1.)

Lo scioglimento volontario dell'associazione può essere deliberato solo dall'assemblea generale ordinaria o straordinaria, che includa espressamente questo argomento all'ordine del giorno nella convocazione e con una maggioranza di due terzi.

   
16.2.)

L'assemblea generale deve deliberare anche sulla liquidazione. Salvo diversa decisione dell'assemblea generale, il presidente è il liquidatore autorizzato.

   
16.3.)

In caso di scioglimento (volontario o ufficiale) dell'associazione o di cessazione degli scopi beneficiari, il patrimonio dell'associazione rimanente dopo aver coperto le passività deve, per quanto possibile e consentito, essere trasferito a un'organizzazione che persegue lo stesso o uno simile. scopi dell'associazione, altrimenti per scopi di beneficenza. Scopi ai sensi delle sezioni 34 e segg. BAO.

 

 

 

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