STATUTI della Universal Studio Association –
per gli appassionati di cinema
1. )
Universal Studio Association – per gli appassionati di cinema
1.1.) |
L'associazione si chiama
Universalstudio – per cinefili – e ha sede a Vienna. |
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1.2.) |
Il suo ambito di attività
copre “l’intero territorio dell’Unione europea”. L'esercizio
finanziario corrisponde all'anno solare. |
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1.3.) |
Si ritiene che le
designazioni funzionali contenute nei presenti statuti
includano tutte le forme di genere. |
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1.4.) |
L'associazione non partecipa
ad alcun orientamento politico o religioso. |
2.) Scopo
2.1.) |
Lo scopo dell'associazione è
quello di fornire una piattaforma per cinefili e amanti del
cinema. |
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2.2.) |
Le attività
dell’associazione non hanno fini di lucro. |
3.) Attività e
mezzi per raggiungere lo scopo dell'associazione
3.1.) |
L'associazione mette a
disposizione dei propri soci materiale cinematografico di
vario genere dietro pagamento di una quota associativa
mensile di € 5,00. |
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3.2.) |
I costi sostenuti
(manutenzione della tecnologia informatica, copertura dei
costi dell'elettricità, acquisto di materiale
cinematografico e costi sostenuti nell'ambito
amministrativo) sono coperti dalla quota associativa e/o dai
soci sostenitori. |
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3.3.) |
Se alla fine dell'anno
solare si verifica un surplus, questo verrà messo a
disposizione di un ente benefico (previa verifica). |
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3.4.) |
L'associazione può, nella misura
in cui le risorse materiali e lo scopo dell'associazione lo
consentano, assumere dipendenti e in genere avvalersi di
terzi per il raggiungimento dello scopo. Possono essere
corrisposti compensi anche ai soci dell'associazione,
compresi i funzionari dell'associazione, a condizione che
ciò si riferisca ad attività che esulano dalle attività
dell'associazione in senso stretto; Tale remunerazione deve
poter essere confrontata con terzi. |
4.) Tipi di appartenenza
4.1.) |
I soci dell'associazione si
distinguono in soci ordinari, straordinari e onorari. |
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4.2.) |
I soci ordinari sono persone
(fisiche o giuridiche) che sostengono le attività
dell'associazione principalmente attraverso la loro
partecipazione attiva al raggiungimento dello scopo
associativo. |
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4.3.) |
I soci straordinari sono persone
(fisiche o giuridiche) che si sentono legate allo scopo
dell'associazione e ne sostengono le attività principalmente
versando una quota associativa maggiorata. |
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4.4.) |
I soci onorari sono persone
fisiche nominate dall'assemblea generale per particolari
servizi resi all'associazione. |
5.) Acquisizione dell'appartenenza
5.1.) |
La domanda di adesione (ad
eccezione della qualifica di socio onorario) deve essere
presentata per iscritto al Consiglio Direttivo. |
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5.2.) |
Il Consiglio di Amministrazione
prende la decisione finale in merito all'ammissione dei
soci. L'ammissione può essere rifiutata senza indicarne i
motivi. |
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5.3.) |
Il candidato verrà informato
della sua accettazione come membro. |
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5.4.) |
L'assemblea generale delibera
sulla nomina di un socio onorario. |
6.) Cessazione dell'iscrizione
6.1.) |
La qualità di membro decade per
morte (perdita della personalità giuridica nel caso di
persone giuridiche), dimissioni, cancellazione ed
esclusione. |
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6.1.2.) |
Allo stesso modo, l'iscrizione
verrà immediatamente annullata se si tenta di copiare o
trasmettere in streaming il materiale fornito. Qualsiasi
divulgazione dei dati di accesso comporterà inoltre
l'immediata cessazione dell'iscrizione. |
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6.2.) |
Le dimissioni possono essere
presentate alla fine di qualsiasi mese e devono essere
comunicate per iscritto al Consiglio di Amministrazione con
almeno due settimane di anticipo. |
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6.3.) |
Il Consiglio Direttivo ha il
diritto di cancellare un socio dall'elenco dei soci se,
nonostante due solleciti scritti, il socio è in ritardo di
oltre due mesi con il pagamento delle quote associative,
delle quote di adesione o di altri obblighi di pagamento nei
confronti dell'Associazione. I promemoria servono anche come
opportunità per il membro interessato di commentare; Non è
necessaria un'audizione separata del membro prima della sua
cancellazione da parte del Consiglio di Amministrazione. La
cancellazione può essere effettuata senza una deliberazione
separata da parte di un membro del Consiglio di
Amministrazione autorizzato a tal fine. Non è ammessa la
compensazione di eventuali crediti riconvenzionali del socio
con crediti pendenti dell'associazione. |
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6.4.) |
L'utente verrà informato della
cancellazione per iscritto. La cancellazione non incide sui
crediti pendenti dell'associazione nei confronti del membro
cancellato. La cancellazione può essere annullata saldando
l'importo dovuto entro una settimana. |
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6.5.) |
Il Consiglio Direttivo può
decidere in qualsiasi momento di escludere un socio
dall'Associazione per gravi motivi. Ciò include, in
particolare, la grave violazione degli obblighi dei soci e/o
un comportamento che sia dannoso per il club e che
comprometta in modo permanente il rapporto di fiducia tra il
club e i suoi soci. |
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6.6.) |
La domanda di esclusione di un
socio può essere presentata solo da un membro del Consiglio
Direttivo.
Prima dell'esclusione, al membro interessato deve essere
data la possibilità di commentare verbalmente o per iscritto
le accuse. La decisione del Consiglio Direttivo deve essere
comunicata per iscritto al socio, corredata dalle relative
motivazioni. |
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6.7.) |
Il socio interessato ha la
possibilità di presentare ricorso contro la decisione di
esclusione presso il tribunale arbitrale interno del club. |
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6.8.) |
Dal momento della pronuncia del
provvedimento di esclusione fino alla decisione interna
definitiva sul ricorso, i diritti del socio sono sospesi, ma
non i suoi obblighi. Il giorno dell'uscita dal club scadono
tutti i diritti del socio. |
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6.9.) |
La qualifica di socio onorario
può essere revocata per i motivi indicati al punto 6.5.
L'Assemblea generale può deliberare in qualsiasi momento per
i motivi sopra menzionati. |
7.) Diritti e obblighi dei membri
7.1.) |
I soci hanno il diritto di
partecipare a tutti gli eventi dell'associazione e di
utilizzare le strutture dell'associazione, se necessario nel
rispetto delle linee guida stabilite dal consiglio
direttivo. |
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7.1.1.) |
Il socio è tenuto a mantenere
segreto il codice di accesso al sito web del club. Esiste
inoltre l'obbligo di attenersi alle informazioni fornite
dall'FSK (Organismo di autoregolamentazione volontaria). Per
accedere all'area FSK 18 o FSK 18+ è richiesta la conferma
dell'età tramite l'invio di un documento d'identità
ufficiale. |
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7.2.) |
Ogni socio ha diritto a
partecipare all'assemblea generale. Solo i membri effettivi
hanno diritto di voto; ogni membro effettivo ha diritto a un
voto. Allo stesso modo, solo i membri effettivi hanno
diritto di voto e di candidarsi alle elezioni del Consiglio
di Amministrazione. |
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7.3.) |
I soci sono tenuti a promuovere
gli interessi dell'associazione nel miglior modo possibile e
ad astenersi da tutto ciò che possa danneggiare la
reputazione e gli scopi dell'associazione. Devono osservare
gli statuti dell’associazione e le decisioni degli organi
dell’associazione. |
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7.4.) |
I soci ordinari e straordinari
sono tenuti al pagamento puntuale della quota associativa e
delle rispettive quote associative nella misura deliberata
annualmente dal Consiglio Direttivo. |
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7.5.) |
I soci onorari sono esentati dal
pagamento delle quote associative e delle quote associative. |
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7.6.) |
In occasione di eventi
organizzati dall'associazione, ai soci partecipanti potrebbe
essere richiesto il pagamento di una quota di iscrizione. |
8.) Organi associativi
8.1.) |
Gli organi dell'associazione
sono l'assemblea generale, il consiglio direttivo, i
revisori dei conti e il tribunale arbitrale. |
9.) L'assemblea generale
9.1.) |
L'assemblea generale ordinaria
si tiene ogni quattro anni. |
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9.2.) |
L'assemblea generale
straordinaria si riunisce su delibera del Consiglio di
Amministrazione o su richiesta scritta di almeno un decimo
dei soci o su richiesta dei revisori dei conti entro sei
settimane dal ricevimento della richiesta. |
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9.3.) |
Tutti i soci devono essere
invitati per iscritto (via posta, fax o e-mail) sia alle
assemblee generali ordinarie che a quelle straordinarie
almeno quattro settimane prima della data. L'assemblea
generale deve essere convocata con un ordine del giorno
provvisorio. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare
la riunione. |
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9.4.) |
Se il Consiglio di
Amministrazione non è in grado di agire o non adempie al
proprio dovere di convocare l'Assemblea Generale, i revisori
dei conti hanno il diritto e l'obbligo di convocare
l'Assemblea Generale nel rispetto dello Statuto. |
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9.5.) |
Ulteriori punti all'ordine del
giorno dell'assemblea generale possono essere presentati dai
soci ordinari al consiglio direttivo solo per iscritto,
entro e non oltre tre settimane prima dell'assemblea
generale (ricezione). Le domande di modifica dello statuto e
di scioglimento dell'associazione possono essere presentate
solo dai membri del consiglio direttivo o da un decimo dei
soci dell'associazione. Se vengono richiesti in tempo utile
ulteriori punti all'ordine del giorno, il Consiglio di
Amministrazione deve inviare un ordine del giorno definitivo
(proposto) a tutti i soci dell'Associazione entro e non
oltre due settimane prima dell'Assemblea Generale. |
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9.6.) |
Le risoluzioni valide possono
essere approvate solo se iscritte all'ordine del giorno. |
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9.7.) |
Tutti i soci hanno diritto a
partecipare all'assemblea generale; Solo i membri effettivi
hanno diritto di voto. È consentito il trasferimento del
diritto di voto ad altro socio ordinario mediante procura
scritta. Tuttavia, un membro può rappresentare solo altri
due membri. |
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9.8.) |
L'Assemblea Generale è
validamente costituita se è presente la metà dei soci aventi
diritto di voto. Se l'Assemblea generale non ha raggiunto il
quorum all'inizio, il quorum sarà raggiunto dopo 15 minuti.
Le decisioni dell'assemblea generale vengono generalmente
prese a maggioranza semplice dei voti validamente espressi. |
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9.9.) |
Le deliberazioni volte a
modificare lo statuto dell’associazione o a scioglierla
devono essere approvate a maggioranza qualificata dei due
terzi dei voti validamente espressi. |
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9.10.) |
L'assemblea generale è
presieduta dal presidente dell'assemblea generale o, in sua
assenza, dal suo vice. In caso di impedimento anche di
quest'ultimo, la presidenza spetta al membro più anziano del
Consiglio presente. Il presidente dell'assemblea può
ammettere ospiti all'assemblea generale, che solitamente non
è aperta al pubblico. |
10.) Aufgaben der
Mitgliederversammlung
10.1.) |
Wahl und Abberufung
der Mitglieder des Vorstands (ausgenommen Positionen welche
Ehrenamtlich geführt werden) sowie die Genehmigung der
Kooptierung von Vorstandsmitgliedern durch den Vorstand und
die Wahl und Abberufung der Rechnungsprüfer. |
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10.2.) |
Beschlussfassung
über die Änderung der Vereinsstatuten sowie über die
Auflösung des Vereins. |
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10.3.) |
Beratung und
Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende
Fragen und Angelegenheiten. |
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10.4.) |
Verleihung und
Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft. |
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10.5.) |
Der Vorstand ist
verpflichtet, in der Mitgliederversammlung die Mitglieder
über die Tätigkeit und die finanzielle Gebarung des Vereins
zu informieren. Wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder
dies unter Angabe von Gründen verlangt, hat der Vorstand
eine solche Information den betreffenden Mitgliedern auch
sonst binnen vier Wochen ab Einlangen des Begehrens zu
geben. |
11.) Compiti dell'Assemblea Generale
11.1.) |
Il consiglio direttivo è
l'organo direttivo dell'associazione ai sensi dell'art. 5
comma 3 della legge sulle associazioni ed è composto da
quattro persone. Il consiglio direttivo è composto da un
presidente e dal suo vice, nonché da un tesoriere e dal suo
vice. La ripartizione delle funzioni all'interno del
Consiglio esecutivo spetta al Consiglio stesso, che può
adottare il proprio regolamento interno. |
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11.2.) |
Il Consiglio di Amministrazione
viene nominato dall'Assemblea Generale per un mandato di
quattro anni. Ad eccezione delle posizioni volontarie. I
membri del consiglio direttivo sono rieleggibili senza
restrizioni. |
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11.3.) |
La riunione è presieduta dal
presidente o, in sua assenza, dal suo vice. |
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11.4.) |
I membri del Consiglio di
Amministrazione possono dichiarare le loro dimissioni in
qualsiasi momento per iscritto. La dichiarazione di
dimissioni deve essere indirizzata al Consiglio di
Amministrazione o, in caso di dimissioni dell'intero
Consiglio di Amministrazione, all'Assemblea Generale. Le
dimissioni non devono avvenire in un momento inopportuno,
tale da arrecare danno all'associazione. |
12.) Compiti del consiglio
12.1.) |
Il consiglio direttivo è
responsabile della gestione dell'associazione. È
responsabile di tutti i compiti che lo statuto non
attribuisce ad un altro organo dell'associazione. Rientrano
in particolare nel suo ambito di attività le seguenti
materie: |
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12.1.1.) |
Redazione del bilancio
preventivo annuale, della relazione annuale e del rendiconto
finanziario; |
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12.1.2.) |
Determinazione dell'ammontare
delle rispettive quote associative e delle quote di
adesione; |
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12.1.3.) |
Preparazione e convocazione
delle assemblee generali ordinarie e straordinarie; |
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12.1.4.) |
amministrazione del patrimonio
dell'associazione; |
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12.1.5.) |
Mantenere un elenco dei soci; |
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12.1.6.) |
Ammissione ed esclusione dei
soci del club; |
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12.1.7.) |
Assunzione e licenziamento dei
dipendenti dell’associazione. |
13.) Doveri speciali dei singoli
membri del consiglio
13.1.) |
L'associazione è rappresentata
congiuntamente dal presidente e dal tesoriere. In caso di
assenza, saranno rappresentati dai rispettivi supplenti. |
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13.1.1.) |
L'attività dell'associazione è
gestita dal consiglio/presidente Sig. Michael Berger
(volontario). |
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13.2.) |
Il presidente presiede
l'assemblea generale e il consiglio di amministrazione; in
sua assenza, la riunione è presieduta dal suo vice. |
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13.3.) |
Il tesoriere è responsabile
della corretta gestione finanziaria dell'associazione. |
14.) Revisore dei conti
14.1.) |
L'associazione ha due revisori
dei conti, che non devono necessariamente essere soci
dell'associazione. Sono eletti dall'assemblea generale per
un periodo di quattro anni. La rielezione è possibile senza
restrizioni. Per essere validi, gli atti giuridici tra i
revisori e l'associazione necessitano dell'approvazione
dell'assemblea generale. |
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14.2.) |
Entro quattro mesi dalla
redazione del rendiconto finanziario o del bilancio annuale,
i revisori dei conti devono verificare la gestione
finanziaria dell'associazione per quanto riguarda la
correttezza della contabilità e l'impiego dei fondi
conformemente allo statuto. Il Consiglio di Amministrazione
deve presentare ai revisori i documenti necessari e fornire
le informazioni necessarie. I revisori dei conti devono
riferire all'assemblea generale i risultati della revisione
contabile. La relazione di revisione deve confermare la
correttezza dei bilanci e l'utilizzo dei fondi conformemente
allo statuto o evidenziare eventuali carenze gestionali
individuate o minacce all'esistenza dell'associazione.
Inoltre, devono essere dimostrati redditi o spese personali
e inusuali. |
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14.3.) |
Se l'associazione è tenuta per
legge a nominare un revisore dei conti, il revisore dei
conti assume le funzioni del revisore dei conti. Ciò vale
anche nel caso di una verifica finale volontaria. |
15.) Tribunale arbitrale
15.1.) |
Il tribunale arbitrale decide su
tutte le controversie derivanti dal rapporto associativo. |
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15.2.) |
Il tribunale arbitrale è
composto da tre persone che non devono necessariamente
essere soci dell'associazione. I membri del tribunale
arbitrale non possono appartenere ad alcun organo – ad
eccezione dell’assemblea generale – le cui attività siano
oggetto della controversia. Il tribunale arbitrale sarà
costituito in modo tale che ciascuna parte in controversia
nomini una persona che agisca come arbitro presso il
Consiglio di Amministrazione, in base al quale il Consiglio
di Amministrazione, se esso o l'Associazione è l'altra parte
in controversia, dovrà nominare entro quattordici giorni
l'altro membro del tribunale arbitrale; Se un altro membro
dell'associazione è interessato dalla controversia, il
Consiglio chiederà a tale membro di nominare un altro membro
del tribunale arbitrale entro quattordici giorni dal
ricevimento della richiesta. |
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15.3.) |
Questi due arbitri eleggeranno
una terza persona che svolgerà la funzione di presidente del
tribunale arbitrale. In caso di disaccordo, il vincitore
verrà estratto a sorte tra i candidati proposti dagli
arbitri. Gli arbitri sono tenuti a partecipare al sorteggio.
Se un arbitro nominato impedisce la formazione o il
funzionamento del tribunale arbitrale, ciò sarà imputabile
al membro che lo ha nominato, al quale il Consiglio di
amministrazione chiederà di fornire un sostituto entro un
periodo di tempo ragionevole. |
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15.4.) |
Il tribunale arbitrale tenterà
innanzitutto di raggiungere un accordo; se ciò non fosse
possibile, sarà lui stesso a decidere la controversia. Le
parti in controversia possono farsi rappresentare da un
avvocato, ma non saranno addebitate le spese. Tuttavia, nel
corso della risoluzione della controversia, il tribunale
arbitrale può formulare una raccomandazione in merito al
pagamento delle spese. |
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15.5.) |
Il tribunale arbitrale decide a
maggioranza semplice, alla presenza di tutti i suoi membri.
Alle parti in controversia deve essere data la possibilità
di esprimersi oralmente o per iscritto sull'oggetto della
controversia. Il tribunale arbitrale può, se lo ritiene
opportuno, tenere un'udienza orale con la partecipazione
delle parti in controversia. Decide secondo la sua migliore
conoscenza e convinzione. Il Presidente del Tribunale
Arbitrale è responsabile della redazione della decisione,
che deve in ogni caso contenere la motivazione. Le decisioni
del tribunale arbitrale sono definitive all'interno del
club. |
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15.6.) |
Se il convenuto non nomina un
arbitro entro quattordici giorni dalla nomina dell'arbitro
da parte del ricorrente o non nomina un membro sostituto
entro un periodo di tempo ragionevole (punto 15.3), ciò si
considera come consenso alla domanda. |
16.) Scioglimento dell'associazione
16.1.) |
Lo scioglimento volontario
dell'associazione può essere deliberato solo dall'assemblea
generale ordinaria o straordinaria, che includa
espressamente questo argomento all'ordine del giorno nella
convocazione e con una maggioranza di due terzi. |
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16.2.) |
L'assemblea generale deve
deliberare anche sulla liquidazione. Salvo diversa decisione
dell'assemblea generale, il presidente è il liquidatore
autorizzato. |
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16.3.) |
In caso di scioglimento
(volontario o ufficiale) dell'associazione o di cessazione
degli scopi beneficiari, il patrimonio dell'associazione
rimanente dopo aver coperto le passività deve, per quanto
possibile e consentito, essere trasferito a
un'organizzazione che persegue lo stesso o uno simile. scopi
dell'associazione, altrimenti per scopi di beneficenza.
Scopi ai sensi delle sezioni 34 e segg. BAO. |
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